
fino al 12 febbraio 2025
il registro di carico e scarico dei rifiuti viene tenuto utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
dal 13 febbraio 2025
Dal 13 febbraio 2025 decorre l'entrata in vigore del nuovo modello di registro di cronologico di carico e scarico, di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Il nuovo modello di registro di cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere utilizzato da tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro, in base all’art. 190 del D.lgs. 152/2006, anche se non sono ancora iscritti al RENTRI.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
modalità cartacea e digitale
Il nuovo modello sarà digitale fin da subito per alcuni soggetti e cartaceo per un periodo transitorio di 6/12 mesi per altri, secondo le tempistiche seguenti:
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
- per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 (tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico - tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.
L'operatore può scegliere di tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal Decreto 4 aprile 2023 n.59, previa iscrizione al RENTRI.
La tenuta del registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale comporta automaticamente la vidimazione digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI.