Novità sulla gestione del Registro cronologico di carico e scarico (RCCS) [ex Registro di carico scarico rifiuti]

Scadenzario

Dal 13 febbraio 2025 saranno adottati nuovi modelli e nuove modalità di vidimazione.

Soggetti obbligati all’utilizzo del nuovo modello del Registro di cronologico di carico e scarico (RCCS) e alla trasmissione dei dati al RENTRI

Tutti i soggetti all'obbligo di tenuta del registro, in base all’art. 190 del D.lgs. 152/2006, anche se non sono ancora iscritti al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del registro di cronologico di carico e scarico, riportato all’Allegato I del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Si evidenzia che rimane vigente la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativa agli esoneri dall'obbligo di tenuta del registro e alla possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro con modalità alternative.
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, anche con modalità alternative, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono, inoltre, tenuti a trasmettere al RENTRI i dati inseriti in tali registri; quest'obbligo non è previsto per coloro che tengono i registri con modalità alternative.

Utilizzo degli attuali (vecchi) modelli di registro di carico e scarico (RCS)

I modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti (RCS) di cui al D.M. 148/1998 (c.d. “vecchio modello”) possono essere utilizzati sino al 12 febbraio 2025.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
A decorrere dal 13 febbraio 2025 sono abrogati:
• il decreto 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
• la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto.

Utilizzo del Nuovo modello di registro di cronologico di carico e scarico (RCCS)

Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello di registro di cronologico di carico e scarico (RCCS), riportato nell'Allegato I al D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Il nuovo modello sarà digitale fin da subito per alcuni soggetti e cartaceo per un periodo transitorio di 6/12 mesi per altri, secondo le tempistiche seguenti:
1. per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
2. per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
3. per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 (tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico - tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10) l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.​

Produzione del Nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico (RCCS)

  • per i soggetti non ancora iscritti al RENTRI dopo la data del 13 febbraio 2025:
    CARTACEO

    I soggetti che utilizzeranno il nuovo modello cartaceo nel periodo transitorio (ovvero che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025), avranno l’onere di “autoprodursi” il registro e di vidimarlo presso le competenti Camere di Commercio.
    Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”) i seguenti soggetti:
    • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
    • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

    Come stampare il nuovo RCCS
  • per i soggetti iscritti al RENTRI:
    Apertura del registro digitale

    Successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI, l’operatore iscritto è tenuto a identificare e definire sul RENTRI i propri registri per la movimentazione dei rifiuti, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni.
    La definizione di un registro, identificata anche come “apertura” del registro, può avvenire nelle seguenti modalità:
    • attraverso la funzione presente nel portale web RENTRI;
    • mediante il sistema gestionale dell’operatore o dei soggetti di cui all’Art. 190, comma 7 del D.lgs. 152/2006, che si interfaccia applicativamente (via API) con il servizio esposto dalla piattaforma del RENTRI.
    In entrambi i casi si ha poi l’accesso al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione, tramite il RENTRI, dalle Camere di Commercio e restituisce il codice univoco assegnato al registro di carico e scarico. Nel caso di soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dallo stesso servizio.

Vidimazione del Nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico (RCCS)

  • per i soggetti non iscritti al RENTRI dopo la data del 13 febbraio 2025:
    ANALOGICA / CCIAA

    Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti tenuto in modalità cartacea è vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti.
    Tale modalità di vidimazione dei registri cartacei è prevista sia per i modelli di cui al D.M. 148/1998 (c.d. “vecchi modelli”), validi sino al 12 febbraio 2025, sia per i modelli di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, 59 (c.d. “nuovi modelli”), che entrano in vigore dal 13 febbraio 2025.
    La vidimazione del “nuovo modello” cartaceo di registro cronologico di carico può essere effettuata, presso le Camere di Commercio, dal 4 Novembre 2024 e sino alla data in cui sarà obbligatorio per l’operatore la tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico.
    Dopo il 13 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo può essere tenuto solo dai produttori di rifiuti che, in relazione al numero di dipendenti, non sono ancora iscritti al RENTRI.
    Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei deve essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria.

  • per i soggetti iscritti al RENTRI:
    DIGITALE

    Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI.
    • Nel caso di tenuta del registro attraverso i sistemi gestionali dell'utente, il servizio consiste nel rilascio di un codice di identificazione univoco per la vidimazione digitale, azione propedeutica all’apertura di un nuovo registro di carico e scarico. Il codice di identificazione univoco del registro cronologico di carico e scarico, che equivale alla vidimazione del registro stesso, è generato dal RENTRI e deve essere riportato dai sistemi gestionali nell’intestazione di ogni pagina all’atto della rappresentazione stampabile del registro informatico. L’identificativo unico delle registrazioni trasmesse, anch’esso prodotto dal RENTRI, deve essere acquisito dai sistemi gestionali nel registro informatico. Per la vidimazione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, è necessario fare riferimento alla Modalità Operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico" pubblicate sul portale del RENTRI”, riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, che illustra come i soggetti che utilizzano i propri sistemi gestionali per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale devono effettuare la vidimazione digitale del registro.
    • Nel caso di soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli obblighi relativi alla tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dal servizio stesso.
    La vidimazione digitale non ha alcun costo.
    Premesso che i nuovi modelli non possono essere utilizzati prima del 13 febbraio 2025, gli operatori potranno procedere alla loro vidimazione digitale attraverso i servizi messi a disposizione dalle Camere di commercio per il tramite del RENTRI a decorrere dal 23 gennaio 2025, per i soggetti iscritti al RENTRI.

Compilazione del registro cronologico di carico e scarico cartaceo o digitale

Si illustrano di seguito le modalità di compilazione
del registro cronologico di carico e scarico (RCCS) 

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico sono riportati in allegato I al Decreto 4 aprile 2023 n.59 e sono consultabili dal sito del RENTRI. Le modalità di compilazione dei modelli sono definite negli allegati al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n. 251 pubblicato sul sito del RENTRI. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf

Tempistiche delle annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico (cartaceo e digitale)

L’annotazione, definita dall’art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è una registrazione da effettuare nel registro cronologico di carico e scarico riportando le informazioni indicate dallo stesso articolo.
Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono quelle stabilite dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, valide sia per il registro cartaceo che per il registro digitale.
Le annotazioni sono effettuate secondo le seguenti tempistiche:
• per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
• per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
• per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
• per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il termine “registrazione”, utilizzato nel modello di registro cronologico di carico e scarico (allegato I al D.M. 03 aprile 2023, n. 59) nonché nelle istruzioni di compilazione (approvate con Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251), è sinonimo di "annotazione".

Compilazione del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico

Le pagine stampate e vidimate presso la Camera di commercio possono essere compilate manualmente o stampando mediante un software gestionale.
Gli operatori possono compilare il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale con i propri gestionali oppure con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Numerazione delle registrazioni

Il passaggio dal vecchio registro cartaceo al nuovo registro avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo.
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.

Modalità Operative

I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate:
• Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”: che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro.
• Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”: che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale.
• Modalità Operativa 18 "Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori": che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.

I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono avvalersi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, possono consultare la:
• Modalità Operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico“ che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.

Rettifiche alle registrazioni effettuate in digitale

Le rettifiche sono variazioni ai dati già registrati e devono essere effettuate con una specifica registrazione nel sistema gestionale e successivamente trasmesse al RENTRI.
È possibile rettificare le registrazioni effettuate sul registro cronologico di carico e scarico digitale, sia nel caso di tenuta mediante sistema gestionale, sia che venga effettuata mediante il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI.
Qualunque rettifica deve essere memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata con data ed ora. Le informazioni relative all’utente che ha effettuato la rettifica ed alla data e all’ora, devono essere acquisite dal sistema gestionale come prevede il D.M. 3 aprile 2023 n. 59 (art. 4 comma 3 lettera b) punto 3) e non devono essere trasmesse al RENTRI.

Conservazione dei registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale

I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.
Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nella Modalità operativa 17 “specifiche tecniche”) approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.
Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).
Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006.

Ispezioni e controlli delle registrazioni

L'operatore deve rendere consultabili le registrazioni agli organi di controllo, attraverso il proprio sistema gestionale o il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI.
Le registrazioni digitali rappresentano l'informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
In sede di ispezioni o verifiche, presso l’operatore, da parte degli organi di controllo l'operatore deve garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici degli operatori relativamente al set di dati trasmessi al RENTRI.

Trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI

Si illustrano di seguito le modalità di trasmissione dei dati del registro di carico e scarico al RENTRI.

  • Differenze tra "Registrazione / Annotazione" e "Trasmissione"

    L'annotazione dei dati nel registro cronologico di carico e scarico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.
    La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 del D.lgs 152/2006, mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione del movimento oppure nel caso di soggetti delegati, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

  • Operatori obbligati a trasmettere i dati dei registri di carico e scarico

    Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, a decorrere dalla data di iscrizione e con le diverse tempistiche stabilite dal RENTRI i seguenti soggetti che tengono i registri di carico e scarico:
    - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
    - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

  • Operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI che non devono trasmettere i dati dei registri

    I soggetti che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, anche se soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI Rientrano in questa situazione:
    - soggetti e organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 (consorzi); [art. 190 c. 4]
    - soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese (p.es. professionisti, enti del terzo settore); [art. 190 c. 6]
    - imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; [art. 190 c. 6]
    - soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6]
    Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione.
    Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

  • Tipologia e periodicità di trasmissione dei dati dei registri

    Vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale.
    La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.
    I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
    Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
    L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

  • Trasmissione dei dati mediante istemi gestionali

    La trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali avviene mediante interoperabilità tra sistemi informativi. La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali correttamente configurate e per i registri cronologici di carico e scarico per i quali sono stati registrati i movimenti. I sistemi gestionali degli operatori accedono ai servizi utilizzando l’identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI. La trasmissione è relativa: • ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti; • alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico. Il RENTRI attribuisce un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che l’operatore recuperi tali numeri per allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI e avere contezza dell'avvenuta trasmissione di tutti i movimenti. Il numero univoco attribuito dal RENTRI deve quindi essere acquisito dai sistemi gestionali ma non comporta la necessità di aggiornare la registrazione del movimento. Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili tramite il RENTRI e consentono sia di effettuare la comunicazione dei dati, che la consultazione di quelli già trasmessi. La consultazione può avvenire in ogni caso anche mediante l’accesso all’area riservata agli operatori sul portale RENTRI.

  • Trasmissione dei mediante i servizi di supporto

    Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali. La trasmissione dei dati può avvenire solo con riferimento alle unità locali correttamente configurate e per i registri di carico e scarico sui quali sono stati precedentemente registrati i movimenti. L'accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato. La trasmissione è relativa: • ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti. • alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico. L'utente può consultare l'elenco delle registrazioni già inserite e selezionare quelle che intende trasmettere. L’utente, sempre dall’area Operatori, consulta i dati trasmessi al RENTRI. Per maggiori informazioni sul funzionamento consultare la modalità operativa 15 "Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico".

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