I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico sono riportati in allegato I al Decreto 4 aprile 2023 n.59 e sono consultabili dal sito del RENTRI.
Le modalità di compilazione dei modelli sono definite negli allegati al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n. 251 pubblicato sul sito del RENTRI. https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf
Tempistiche delle annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico (cartaceo e digitale)
L’annotazione, definita dall’art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è una registrazione da effettuare nel registro cronologico di carico e scarico riportando le informazioni indicate dallo stesso articolo.
Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono quelle stabilite dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, valide sia per il registro cartaceo che per il registro digitale.
Le annotazioni sono effettuate secondo le seguenti tempistiche:
• per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
• per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
• per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
• per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il termine “registrazione”, utilizzato nel modello di registro cronologico di carico e scarico (allegato I al D.M. 03 aprile 2023, n. 59) nonché nelle istruzioni di compilazione (approvate con Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251), è sinonimo di "annotazione".
Compilazione del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico
Le pagine stampate e vidimate presso la Camera di commercio possono essere compilate manualmente o stampando mediante un software gestionale.
Gli operatori possono compilare il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale con i propri gestionali oppure con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Numerazione delle registrazioni
Il passaggio dal vecchio registro cartaceo al nuovo registro avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo.
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
Modalità Operative
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate:
• Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”: che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro.
• Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”: che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale.
• Modalità Operativa 18 "Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori": che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono avvalersi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, possono consultare la:
• Modalità Operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico“ che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.
Rettifiche alle registrazioni effettuate in digitale
Le rettifiche sono variazioni ai dati già registrati e devono essere effettuate con una specifica registrazione nel sistema gestionale e successivamente trasmesse al RENTRI.
È possibile rettificare le registrazioni effettuate sul registro cronologico di carico e scarico digitale, sia nel caso di tenuta mediante sistema gestionale, sia che venga effettuata mediante il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI.
Qualunque rettifica deve essere memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata con data ed ora. Le informazioni relative all’utente che ha effettuato la rettifica ed alla data e all’ora, devono essere acquisite dal sistema gestionale come prevede il D.M. 3 aprile 2023 n. 59 (art. 4 comma 3 lettera b) punto 3) e non devono essere trasmesse al RENTRI.
Conservazione dei registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale
I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.
Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nella Modalità operativa 17 “specifiche tecniche”) approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.
Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).
Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006.
Ispezioni e controlli delle registrazioni
L'operatore deve rendere consultabili le registrazioni agli organi di controllo, attraverso il proprio sistema gestionale o il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI.
Le registrazioni digitali rappresentano l'informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
In sede di ispezioni o verifiche, presso l’operatore, da parte degli organi di controllo l'operatore deve garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici degli operatori relativamente al set di dati trasmessi al RENTRI.
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Differenze tra "Registrazione / Annotazione" e "Trasmissione"
L'annotazione dei dati nel registro cronologico di carico e scarico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 del D.lgs 152/2006, mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione del movimento oppure nel caso di soggetti delegati, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.
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Operatori obbligati a trasmettere i dati dei registri di carico e scarico
Sono obbligati a trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, a decorrere dalla data di iscrizione e con le diverse tempistiche stabilite dal RENTRI i seguenti soggetti che tengono i registri di carico e scarico:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
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Operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI che non devono trasmettere i dati dei registri
I soggetti che si avvalgono di quanto previsto dall'art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all'obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti, anche se soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI Rientrano in questa situazione:
- soggetti e organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 (consorzi); [art. 190 c. 4]
- soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese (p.es. professionisti, enti del terzo settore); [art. 190 c. 6]
- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; [art. 190 c. 6]
- soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6]
Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall'art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione.
Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dei dati i soggetti che tengono i registri di carico e scarico con modalità alternative previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
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Tipologia e periodicità di trasmissione dei dati dei registri
Vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.
I soggetti delegati, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, trasmettono i dati per conto dei produttori che li hanno delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al RENTRI non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
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Trasmissione dei dati mediante istemi gestionali
La trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali avviene mediante interoperabilità tra sistemi informativi. La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali correttamente configurate e per i registri cronologici di carico e scarico per i quali sono stati registrati i movimenti. I sistemi gestionali degli operatori accedono ai servizi utilizzando l’identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI. La trasmissione è relativa: • ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti; • alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico. Il RENTRI attribuisce un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che l’operatore recuperi tali numeri per allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI e avere contezza dell'avvenuta trasmissione di tutti i movimenti. Il numero univoco attribuito dal RENTRI deve quindi essere acquisito dai sistemi gestionali ma non comporta la necessità di aggiornare la registrazione del movimento. Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili tramite il RENTRI e consentono sia di effettuare la comunicazione dei dati, che la consultazione di quelli già trasmessi. La consultazione può avvenire in ogni caso anche mediante l’accesso all’area riservata agli operatori sul portale RENTRI.
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Trasmissione dei mediante i servizi di supporto
Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali. La trasmissione dei dati può avvenire solo con riferimento alle unità locali correttamente configurate e per i registri di carico e scarico sui quali sono stati precedentemente registrati i movimenti. L'accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato. La trasmissione è relativa: • ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti. • alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico. L'utente può consultare l'elenco delle registrazioni già inserite e selezionare quelle che intende trasmettere. L’utente, sempre dall’area Operatori, consulta i dati trasmessi al RENTRI. Per maggiori informazioni sul funzionamento consultare la modalità operativa 15 "Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico".